Il passeggero di un'auto coinvolta in un incidente stradale, che abbia subito lesioni e danni alle sue cose, a chi deve rivolgersi? Alla compagnia del responsabile o a quella dell'auto su cui viaggiava?
Il risarcimento del trasportato è regolato dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni private. La norma dispone che, «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito», il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro nei limiti del massimale minimo in vigore a quella data. Per l'eventuale maggior danno, il trasportato potrà agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile, «se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Corrisposto il risarcimento, l'assicuratore del veicolo "vettore" ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile. In caso di mancato accordo, l'azione giudiziaria dovrà essere instaurata nei confronti dell'assicuratore del vettore.
In caso di concorso di colpa scatta la penalizzazione della perdita di classi di merito? Oppure al rinnovo del contratto i due conducenti responsabili saranno assegnati alla classe di merito dell'annualità in corso?
L'articolo 5 comma 2 della legge 2 aprile 2007 numero 40 (legge di conversione del cosiddetto decreto Bersani 2) ha imposto alle imprese di assicurazione il divieto di applicare qualsiasi «variazione della classe di merito a seguito di un sinistro prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata». Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione del "malus" sia i casi di responsabilità in concorso "minore", sia quelli di corresponsabilità al 50 per cento. Con il provvedimento numero 2590 dell'8 febbraio 2008, l'Isvap ha precisato che «qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; i responsabili concorrenti in misura paritaria dovranno, anzi, usufruire del bonus. Tuttavia, la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità sull'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri nei quali vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato». Per la eventuale variazione della classe di merito a seguito di più sinistri, la percentuale "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51 per cento.
Può essere conveniente risarcire in proprio il danno?
Le condizioni contrattuali della tariffa "bonus/malus" prevedono, di norma, la facoltà per il contraente di evitare le maggiorazioni e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle cosiddette regole evolutive del costo della copertura, rimborsando alla compagnia di assicurazione, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione. Se i sinistri pagati rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la richiesta dell'ammontare dell'importo liquidato deve essere indirizzata alla Stanza di compensazione presso la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - via Yser 14 - 00198 Roma, telefono 06.85796530, fax 06.85796547, e-mail rimborsistanza@ consap.it). La Stanza di compensazione indicherà gli importi e le modalità da seguire per effettuare il rimborso. Se i sinistri non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la richiesta del numero dei sinistri e dei relativi importi liquidati deve essere rivolta direttamente alla propria compagnia di assicurazione. Questa facoltà può essere utilizzata sia all'atto del rinnovo del contratto con lo stesso assicuratore, sia nell'ipotesi di disdetta e successivo passaggio ad altra impresa.
Vale anche per la Rc auto la possibilità di risparmiare stipulando polizze pluriennali, recentemente prevista dall'articolo 21, comma 3 della legge 99/09 (legge sviluppo). E da quando?
La norma citata ha introdotto la possibilità di stipulare contratti di assicurazione contro i danni di durata poliennale, in alternativa a coperture di durata annuale, a condizione che venga riconosciuta «una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale». In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni. Sono esclusi dall'applicazione di questa regola i contratti di assicurazione sulla vita, per espressa previsione dell'articolo 1899 del codice civile. La nuova disciplina potrebbe applicarsi, in via di principio, anche ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto. Sta di fatto, comunque, chei contratti di questo settore sono di norma stipulati per durata annuale o inferiore a un anno.
In sede di stipula di un contratto Rc auto, il mio assicuratore, per accordarmi uno sconto, mi ha chiesto di dichiarare quanti chilometri percorro in un anno. Cosa succede se ho sottostimato tale dato?
La dichiarazione del numero di chilometri percorsi in media in un anno rappresenta uno degli elementi per determinare il costo dell'assicurazione. Se, in caso di sinistro, si accerta la mancata corrispondenza tra i chilometri dichiarati e quelli percorsi, per i quali la tariffa adottata dalla compagnia di assicurazione prevede un premio maggiore, la stessa potrà esercitare un diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per le somme pagate a terzi danneggiati nella proporzione esistente tra il premio pagato e quello che si sarebbe chiesto se fosse stata dichiarata una percorrenza maggiore.