MOTORI24
5 maggio 2009

Passaggio col rosso multabile solo se la contestazione è precisa

di Francesco Machina Grifeo
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Se il verbale non è chiaro, l'automobilista passato con il rosso può farla franca. È successo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove, prima il giudice di Pace e poi la Corte di cassazione hanno dato ragione al conducente perché l'indicazione contenuta nel verbale di infrazione redatto dalla Polizia municipale: «Prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla», risulta troppo generica per giustificare qualsiasi addebito. I giudici di Piazza Cavour, dunque, con la sentenza n. 9888/2009 , chiedono maggior rigore agli agenti accertatori nella compilazione dei verbali imponendo l'indicazione puntuale e univoca delle infrazioni stradali contestate.

La Cassazione nel dare ragione all'automobilista ha osservato che: «il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione» in quanto «nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'articolo 41 decimo comma del Codice della strada, risultare non sempre vietato».

La norma richiamata prevede infatti che durante il periodo di accensione della luce gialla non si possa attraversare l'incrocio fatto salvo però il caso in cui ci si trovi in una posizione tale da non potersi arrestare in condizioni di sufficiente sicurezza. Un'ipotesi che seppure eccezionale rispetto alla regola generale «imponente l'arresto anche con la luce gialla», nel caso specifico, non poteva essere esclusa alla luce della semplice lettura del verbale dal quale, al contrario, emerge una contestazione «generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l'una escludeva l'altra».

In definitiva, ribadisce la Cassazione ci troviamo di fronte a due ipotesi «del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio» che quindi debbono essere contestate separatamente e non possono essere indicate come equivalenti all'interno di uno stesso verbale.

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