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Nei contratti di leasing che hanno per oggetto le auto, il bollo ricade esclusivamente sulla società e non sull'utilizzatore. Lo chiarisce la commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 22 gennaio 2009 n. 8/5/09 (pubblicata sul sito di «Guida Normativa» www.guidanormativa.ilsole24ore.com). I giudici milanesi hanno così bocciato la tesi della società secondo cui il soggetto passivo della tassa doveva essere l'utilizzatore fin dalla prima immatricolazione del bene. La commissione arriva a queste conclusioni sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 32, del Dl 953/1982 nel testo sostituito dalla legge di conversione 53/1983. La norma prevede che siano tenuti al pagamento coloro i quali risultano essere proprietari dal Pubblico registro automobilistico per i veicoli in esso iscritti. Il contratto di leasing - puntualizzano i giudici - non ha, infatti, immediato effetto traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma costituisce solo un meccanismo negoziale per consentire all'utilizzatore di acquistare il bene ricevuto con il pagamento dell'ultimo canone per l'esercizio del patto di opzione sicchè la sua funzione si traduce in un prestito finalizzato a un eventuale futuro acquisto.
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