MOTORI24
13 marzo 2009

Autovelox ben visibili, altrimenti è truffa

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Non tutte le multe dell'autovelox sono "corrette". Se per esempio l'apparecchio di rilevazione non è segnalato agli automobilisti «con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento» - almeno 400 metri tra postazione di controllo e cartello di avviso, secondo le direttive del ministero dell'Interno - chi ha piazzato lo strumento mostra di tradire lo spirito della normativa in materia, che è quello di «prevenire incidenti più che reprimere». Se poi gli autovelox sono affidati in gestione a un privato che arriva a nascondere gli apparecchi all'interno di macchine in sosta pur di incrementare le riscossioni il rischio, per lui, è quello di una condanna per reato di truffa agli automobilisti.

Questa la conclusione che si trae dalla sentenza 11131/2009 della seconda sezione penale della Cassazione (che si può leggere sul sito di Guida al Diritto ) che ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un'impresa titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox in tre Comuni calabresi. L'impresa attraverso apparecchiature autovelox ben occultate all'interno di autovetture, aveva sommerso di multe agli automobilisti della zona tratti in inganno dagli apparecchi nascosti.

Nel respingere la richiesta di dissequestro degli autovelox invocato dal titolare della Speed Control, i giudici hanno confermato «la sussistenza del fumus del reato di truffa» dovuto al fatto che l'articolo 142 del Codice della strada «prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili». Altrettanto ribadisce la circolare del ministero dell'Interno 3 agosto 2007 che dà anche le misure della segnalazione: 400 metri prima del punto in cui la "macchinetta" è piazzata. Niente del genere era invece avvenuto nel territorio dei tre Comuni interessati (Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi): nessuna segnalazione preventiva delle postazioni autovelox, che venivano invece abilmente nascoste alla vista dal concessionario degli strumenti il quale, «ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato a incrementare le riscossioni». (V.N.)

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